Disciplina della pratica dello sci alpino lungo le piste e nelle aree servite dagli impianti di risalita.

Regolamentazione del comportamento degli sciatori sulle piste da sci, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità anche nel rispetto delle norme adottate in materia dalla Federazione Internazionale Sci

Data :

27 dicembre 2024

Disciplina della pratica dello sci alpino lungo le piste e nelle aree servite dagli impianti di risalita.
Municipium

Descrizione

Con ordinanza n. 76 del 22 dicembre 2023, è stato regolamentato il comportamento degli sciatori sulle piste da sci, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità anche nel rispetto delle norme adottate in materia dalla Federazione Internazionale Sci, all'interno del territorio comunale di Alleghe.

All’utente sciatore, a salvaguardia della pubblica incolumità sono espressamente vietati i seguenti comportamenti:

  1. RISPETTO DEGLI ALTRI gli utenti delle piste devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo e non recare pregiudizio agli altri sia a causa del loro comportamento che del loro materiale.
  2. VELOCITA’: lo sciatore deve tenere una condotta che in relazione alle caratteristiche della pista e della situazione ambientale non costituisca pericolo o possa arrecare danno a se stesso ed agli altri. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
  3. PRECEDENZA lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consente di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
  4. SORPASSO lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre diuno spazio adeguato, allo scopo di consentire le evoluzioni, ovvero l’arresto, dello sciatore sorpassato.
  5. INCROCIO negli incroci lo sciatore deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
  6. STAZIONAMENTO lo sciatore in sosta deve evitare di costituire pericolo per gli altri utenti, deve portarsi sui bordi pista e non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità; in caso di cadute o di incidenti lo sciatore deve liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini della stessa.
  7. TRANSITO E RISALITA è vietato, percorrere le piste a piedi salvo i casi di urgente necessità, e comunque con mezzi diversi dagli sci, monosci e surf alpin o risalirle con gli sci ai piedi, in maniera tale da creare una situazione di pericolo per gli altri utenti: è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo. La risalita della pista con gli sci ai spiedi è normalmente vietata, fatta salva autorizzazione del gestore degli impianti, o in mancanza di tale autorizzazione in casi di urgente necessità e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile.
  8. SEGNALETICA è fatto obbligo dell’osservanza della segnaletica, con riferimento a:
    a) piste chiuse interdette.
    b) divieto assoluto di far uso delle piste a partire da mezz’ora dopo la chiusura degli impianti di risalita;
  9.  ABBANDONO ATTREZZATURA è vietato abbandonare attrezzature da sci sulle piste.
  10. SNOWPARK le evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard devono essere svolte nelle aree riservate a tale pratica. Le aree devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo.
  11. USO DELL’IMPIANTO DI RISALITA è fatto divieto assoluto di saltare dall’impianto in movimento: gli sciatori devono salire sull’impianto nell’area destinata alla partenza e scendere nell’area destinata alla discesa.
  12. ASSISTENZA qualsiasi persona testimone o attore di un incidente, deve prestare assistenza dando l’allarme; in caso di bisogno e a richiesta degli addetti al soccorso piste e/o delle forze di polizia, deve mettersi a loro disposizione.
  13. TRACCIATI AGONISTICI in occasione di allenamenti e/o competizioni è fatto divieto a chiunque, con l’esclusione degli atleti e dei soggetti individuati dall’organizzazione, di oltrepassare le delimitazioni segnalate, sostare o percorrere la pista di gara; i tracciati per allenamenti e/o competizioni sportive dovranno essere dall’organizzazione preventivamente concordati e autorizzati dal gestore. Gli atleti e le persone che effettuano allenamenti e/o competizioni devono essere dotati di casco protettivo.
  14. MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE in caso di operazioni di bonifica del territorio dal pericolo valanghe è fatto divieto l’ingresso nelle aree limitrofe al comprensorio sciistico comunale.
  15. SCI FUORI PISTA è vietato praticare lo sci fuori pista in aree, pendii e versanti di interesse delle piste e degli impianti di esercizio e comunque ove vietato dall’apposita segnaletica

Si allega il testo integrale dell'ordinanza.

Municipium

Allegati

ord_00076_22-12-2023
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Ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2024, 10:20

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