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Descrizione
Con un Comunicato Stampa pubblicato il giorno 11.6.2024 nel sito del Consiglio Regionale del Veneto, la REGIONE informa che è stata approvata la legge su “codice identificativo nazionale e relativa banca dati per tutte le locazioni turistiche”.
Nel COMUNICATO viene precisato che:
- con questa legge è stata approvata l’adesione alla piattaforma digitale nazionale del Ministero del Turismo e al relativo sistema di identificazione delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve con finalità turistiche;
- la legge di recepimento adegua la normativa veneta vigente in materia di turismo alla nuova disciplina statale, supera l’attuale sistema del codice identificativo regionale e applica anche in Veneto il sistema del portale nazionale degli affitti brevi già approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e operativo dal 3 giugno scorso;
- il nuovo sistema prevede l’assegnazione di un codice identificativo nazionale (CIN) per tutti i locatori turistici alberghieri ed extralberghieri, compresi gli agriturismi con posti letto e le locazioni brevi a finalità turistica, e la contestuale registrazione di tutte le strutture nella Banca dati nazionale delle strutture di accoglienza e locazione turistica;
- il nuovo codice nazionale va a sostituire l’attuale codice identificativo regionale (CIR);
- la Regione sarà tenuta all’adeguamento automatico dei codici identificativi regionali già rilasciati;
- scopo della nuova disciplina statale è assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità;
- i titolari di immobili destinati a locazioni turistiche dovranno esporre il codice identificativo nazionale nelle loro strutture e in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione;
- la nuova legge provvede inoltre ad armonizzare il quadro normativo veneto con quello nazionale anche in termini di obblighi di esposizione, di controlli e di sanzioni: avranno valore quelle previste dalla disciplina nazionale (da 800 a 8 mila euro in caso di mancanza di CIN e da 500 a 5 mila euro in caso di mancata esposizione) e non più quelle regionali (che andavano da un minimo di mille euro a un massimo di 5 mila), al fine di non creare disparità tra operatori di diverse regioni;
- il provvedimento rappresenta uno strumento di contrasto ad abusivismo e irregolarità.
La Legge Regionale in questione è la n. 13 del 18.6.2024, che è stata pubblicata nel BUR n. 84 del 21.6.2024. Seguiranno a breve ulteriori comunicazioni sui contenuti di questo adeguamento normativo.
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Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2024, 14:53